sabato 19 dicembre 2020

Nei giorni di “zona rossa” si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione e....

 


Rispondendo alle richieste di chiarimento dei colleghi giornalisti legate al Decreto-Legge del 18 dicembre 2020, il Direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, Vincenzo Corrado, comunica quanto segue:

Il Decreto-Legge n. 172, contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, introduce – come ormai noto – alcune limitazioni agli spostamenti durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cosiddette “zone rosse”, elencate all’art. 3 del DPCM dello scorso 3 dicembre. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, invece, le misure previste per le cosiddette “zone arancioni”, elencate all’art. 2 del DPCM dello scorso 3 dicembre.

Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme.

La Segreteria Generale della CEI ricorda quanto indicato dal Consiglio Episcopale Permanente nel comunicato finale della sessione straordinaria del 1° dicembre: “Sarà cura dei Vescovi suggerire ai parroci di ‘orientare’ i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno. Per la Messa nella notte sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto ‘coprifuoco’”, cioè entro le 22.

Durante i giorni di “zona rossa” si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”.

Durante i giorni di “zona arancione” i fedeli potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di provincia e distanti non oltre i 30 km.

I Vescovi esortano, soprattutto in queste giornate, a non dimenticare e ad accompagnare tutte le persone, che comunicano le loro fatiche, le loro speranze, chiedendo preghiere e aiuti materiali e spirituali. “Nel silenzio delle tante ferite che incidono profondamente sul corpo, nell’anima e nello spirito, sappiamo per fede che sta per fare capolino la voce dell’angelo, che porterà la notizia attesa da sempre: ‘Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore’”.

19 Dicembre 2020 
 
Fonte: CEI

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