Una prima richiesta ha interessato la riproposizione della “richiesta di superare il limite del numero di 200 partecipanti alle celebrazioni che si svolgono nelle chiese”, per gli “edifici religiosi di ampie dimensioni, dove il rispetto per il distanziamento personale — oltre che per tutte le altre misure di carattere sanitario — è comunque assicurato senza difficoltà”.
Un secondo quesito “concerne la possibilità per i familiari che già vivono quotidianamente tra le stesse pareti di casa” di “partecipare alle celebrazioni, evitando tra loro il criterio del distanziamento”.
Infine, è stata rappresentata “l’urgenza di tornare ad ammettere la figura dei cantori”, chiedendo eventualmente “a quali condizioni sia proponibile” questa ipotesi e con quali misure di precauzione.
A seguito della richiesta pervenuta dalla CEI, questo Dipartimento, con nota inviata nella stessa data del 29 giugno u.s., ha quindi sottoposto all’attenzione del CTS i quesiti sopra citati.
Nelle riunioni del 16 e 20 luglio, il Comitato ha preso in esame la prima delle questioni proposte e questo Ufficio ha provveduto a comunicarne gli esiti all’E.V. con nota prot. 7688 del 22 luglio u.s.
Circa gli altri due quesiti posti, il CTS ha preso in esame le relative problematiche nella riunione del 10 agosto 2020.
Il Comitato ha quindi statuito quanto segue.
“In riferimento ai quesiti provenienti dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione nei quali si richiedono osservazioni circa l’impiego di cori e cantori durante le funzioni religiose o in occasione di eventi di natura religiosa, il CTS segnala che, sulla base degli attuali indici epidemiologici, è possibile la reintroduzione dei cori e dei cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di almeno 2 metri.
Durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi do svolgono vita sociale in comune”.
Di tanto, si trasmette all’E.V. in risposta ai quesiti formulati.
CEI - Conferenza Episcopale Italiana
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