In base all’art. 6 del DPCM 11 giugno 2020, gli spostamenti da/per gli Stati membri dell’UE, gli Stati parte dell’accordo Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni (con l’eccezione di Bulgaria e Romania, per cui si rimanda ai paragrafi successivi). Sono quindi consentiti spostamenti verso questi Paesi anche per turismo. È sempre necessario verificare, prima della partenza, eventuali restrizioni all’ingresso in vigore nel Paese in cui ci si vuole recare. Tali informazioni sono disponibili sulle Schede Paese di Viaggiare Sicuri e sui siti web delle Ambasciate e/o dei Consolati italiani dei Paesi di interesse. Il rientro in Italia dai Paesi elencati è consentito senza limitazioni, fatte salve eventuali misure restrittive disposte per specifiche aree del territorio nazionale.
Fino all’adozione dei prossimi DPCM, resta consentito l’ingresso nel territorio nazionale anche ai cittadini di Stati terzi residenti legalmente nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay. Tuttavia, a chi entri/rientri in Italia da questi Stati, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020. Eventuali spostamenti verso questi 11 Paesi, così come verso altri Paesi non UE e non Schengen, devono ancora essere giustificati da motivi di lavoro, salute, urgenza o studio (resta consentito il rientro presso abitazione/domicilio/residenza). Per maggiori informazioni, cliccare qui o visitare l'approfondimento di questo sito web.
Fino all’adozione dei prossimi DPCM, vige inoltre il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitate nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. A questi Paesi si aggiungono Kosovo, Montenegro e Serbia dal 16 luglio. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati. Il divieto di ingresso non si applica ai cittadini dei Paesi indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 11 giugno 2020 (cittadini di Paesi UE, inclusa l’Italia, Paesi Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, San Marino, Principato di Monaco, Città del Vaticano) e loro familiari conviventi che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio per il primo gruppo di Paesi, da prima del 16 luglio per chi rientra da Kosovo, Montenegro e Serbia. A chi rientri in Italia dai 16 Paesi indicati, in quanto esente dal divieto di ingresso, si applica comunque la misura dell’isolamento fiduciario di 14 giorni all’arrivo.
Il Ministro della Salute ha inoltre disposto che, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario come da DPCM 11 giugno 2020. L’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario non si applica all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.
Si raccomanda di consultare le Domande Frequenti disponibili cliccando qui
e di scaricare il muovo modello di autocertificazione (disponibile
sulla pagina delle DF) che chiunque entri in Italia dall’estero è tenuto
a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco o alle forze di polizia.
Fonte:http://www.viaggiaresicuri.it/country/AND
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